Visualizzazione post con etichetta Storia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Storia. Mostra tutti i post

martedì 19 ottobre 2010




Vent'anni fa i servizi segreti comunisti uccidevano padre Popieluszko, che divenne subito il simbolo della Polonia libera
Don Jerzy il resistente
Il cappellano di Solidarnosc aveva solo 37 anni.
Dietro il viso da adolescente, una volontà di ferro e passione per la verità
Luigi Geninazzi
Avvenire 19 ottobre 2004


Per la Polonia fu un momento di grande dolore e di composta fierezza. Per il regime comunista semplicemente l'inizio della fine. Il 19 ottobre di vent'anni fa don Jerzy Popieluszko venne sequestrato e assassinato da tre agenti dei servizi segreti che, dopo averlo massacrato di botte, lo gettarono nelle acque gelide della Vistola. Oggi, sulla strada che da Torun conduce a Varsavia, nel punto dove venne rapito, c'è una croce d'abete con l'immagine della Madonna di Czestochowa. Il giallo inquietante tenne la Polonia col fiato sospeso per due settimane. A dare la notizia del rapimento fu l'autista di don Jerzy, Waldemar Chrostowski, un ex paracadutista che riuscì a saltar fuori dall'auto dei sequestratori e a dileguarsi nel bosco. Per lunghi giorni si continuò a sperare che «il cappellano di Solidarnosc» fosse ancora vivo. Fino a quando, il 27 ottobre, il capitano dagli occhi di ghiaccio Grzegorz Piotrowski confessò: «L'ho ucciso io, con le mie mani». Il corpo verrà poi ritrovato nel lago artificiale formato dalla diga di Wloclawek, un centinaio di km a nord di Varsavia. Lo choc fu immenso ma la nazione polacca lo affrontò senza cedere alla rabbia o alla violenza, memore delle parole che padre Jerzy soleva ripetere: «Dobbiamo vincere il male col bene». Chi era don Popieluszko? «Un fanatico politico, un Savonarola dell'anti-comunismo, un tipico esempio del clericalismo militante» l'aveva definito il portavoce del governo Jerzy Urban (oggi editore di una rivista porno-satirica). Il suo nome, insieme con altri sacerdoti vicini a Solidarnosc, stava su una lista nera che venne sottoposta alle autorità ecclesiastiche in vista di una espulsione. Per don Jerzy si profilava un periodo di studio a Roma, lontano dagli operai delle acciaierie Huta Warszawa ai quali era stato assegnato come cappellano dopo l'agosto 1980, data di nascita del libero sindacato. Ma intervenne il Vaticano e don Popieluszko rimase al suo posto. Aveva solo 37 anni ed era già diventato un simbolo per i polacchi, nonostante l'aspetto modesto e il fisico malaticcio. Era un puro di cuore che dietro il viso da adolescente nascondeva una volontà di ferro e una passione incondizionata per la verità. Non era un politicante, anzi si mostrava fin troppo schivo e riservato. Quando una volta gli chiesi un'intervista rifiutò decisamente: «Sono solo un povero prete. Se vuol sapere come la penso venga a sentire quel che dico ai fedeli». Era lì, nella chiesa affollata all'inverosimile di san Stanislao Kostka, nel quartiere operaio di Zoliborz a Varsavia, che don Jerzy una volta al mese celebrava la «Messa per la patria», una tradizione che risaliva all'Ottocento quando la Polonia senza Stato difendeva la sua identità rifugiandosi sotto il manto della Chiesa cattolica. «Poiché con l'instaurazione della legge marziale (introdotta nel dicembre 1981, ndr) ci è stata tolta la libertà di parola, ascoltiamo la voce del nostro cuore e della nostra coscienza» diceva, invitando i polacchi «a vivere nella verità dei figli di Dio, non nella menzogna imposta dal regime». Oltre che di grande coraggio il piccolo don Jerzy era dotato di humour. A conclusione delle Messe per la patria chiedeva ai fedeli di pregare «per coloro che sono venuti qui per dovere professionale», mettendo in imbarazzo gli spioni del Sb, il servizio di sicurezza, che in chiesa si trovavano a loro agio come un sordomuto a un concerto rock. Avevano deciso di fargliela pagar cara. Iniziarono con le minacce, seguirono con le perquisizioni che portarono alla "scoperta" di materiale esplosivo in canonica e all'ordine d'arresto per il «prete sovversivo». Lui manteneva il suo sorriso triste da fanciullino. Fino a quando, la notte del 19 ottobre, gli maciullarono la bocca dopo avergli fracassato il cranio a colpi di manganello. Un delitto compiuto con ferocia bestiale, raccontato nei macabri dettagli dagli assassini nel corso di un drammatico processo. I mandanti non furono mai giudicati. Gli imputati vennero condannati ma ebbero la pena ridotta e sono già usciti tutti dal carcere. È triste ammetterlo, ma sembra che i crimini efferati di quel regime siano rimasti sepolti sotto le macerie del comunismo. Don Jerzy invece continua a vivere: sulla sua tomba si recano in pellegrinaggio milioni di persone che lo venerano come il testimone della resistenza morale e spirituale della nazione polacca. Dal 1997 è in corso la causa di beatificazione che sembra ormai vicina alla conclusione. Eroe della libertà e testimone della fede, don Popieluszko ci appare come «l'autentico profeta dell'Europa, quella che afferma la vita attraverso la morte», ha detto Giovanni Paolo II. Un messaggio più che mai attuale a vent'anni dal suo martirio.
(Avvenire) 20 anni fa il maritirio di don Jerzy

sabato 2 ottobre 2010

Pubblico per la consultazione degli alunni di 2 B del liceo classico un interessante articolo di Massimo Introvigne, in risposta alle domande riguardanti l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci, il Priorato di Sion, il presunto matrimonio tra Gesù e la Maddalenna ....

Il Codice da Vinci: FAQ - Risposta ad alcune domande frequenti

Leggere tutto ...

 

domenica 1 agosto 2010

ASSISI, 2 agosto

LA FESTA DEL PERDONO 

La festa risale al 1216, quando Papa Onorio III concesse a Francesco l’Indulgenza plenaria per tutti coloro che avrebbero visitato la Porziuncola – dove il Santo viveva in povertà, fondò l'Ordine francescano e inviò i frati come missionari di pace in tutta la terra – nel giorno del 2 agosto.... continua
fonte: Zenit

domenica 14 giugno 2009

LA CHIESA E LO STATO

«Noi non abbiamo più un imperatore anticristiano che ci perseguita, ma dobbiamo lottare contro un persecutore ancora più insidioso, un nemico che lusinga; non ci flagella la schiena ma ci accarezza il ventre; non ci confisca i beni (dandoci così la vita), ma ci arricchisce per darci la morte; non ci spinge verso la libertà mettendoci in carcere, ma verso la schiavitù invitandoci e onorandoci nel palazzo; non ci colpisce il corpo, ma prende possesso del cuore; non ci taglia la testa con la spada, ma ci uccide l’anima con il denaro» (Sant'Ilario di Poitiers, Contro l’imperatore Costanzo 5).

domenica 31 maggio 2009


LO SPAZIO TRA DIO E L'UOMO
Tra il dito di Dio e il dito dell'uomo
"...E' lo spazio della storia che Dio e l'uomo dovranno riempire insieme: è lo spazio della comunicazione e della libertà, dell'impegno e dell'attesa ...E' lo spazio dei grandi drammi della libertà, ... dell'imprevedibile e della speranza, di ciò che ancora non si riesce a vedere....
Se le mani i Dio e dell'uomo si toccassero non ci sarebbe spazio nè per la libertà nè per l'attesa, e nemmeno dunque per alcuna forma di vera comunicazione, di vero ascolto: è camminando nel rischio di quello spazio vuoto che si è potuta dare la storia che conosciamo, quella in cui stiamo ancora caminando. .."

In questo spazio si trova il senso di tante lotte per la libertà nei momenti bui della storia della Chiesa.

dal romanzo SINE GLOSSA di Giovanni BRAIDA, Matteoni Editore, Lucca 2005.

giovedì 28 maggio 2009


Convegno a Firenze su Galileo: la riflessione di padre Coyne

La contestualizzazione storica della condanna del copernicanesimo ad opera del Sant’Uffizio nel 1616 e poi del processo subito da Galilei nel 1633, restituisce un'immagine più sottile del clima culturale in cui maturò quello che la Chiesa stessa ha da tempo riconosciuto come un proprio tragico errore. Lo sguardo ravvicinato, con cui storici e filosofi della scienza affrontano in questi giorni al Palazzo dei congressi di Firenze la vicenda galileiana, mostra come l’avvento dell’eliocentrismo e della ‘scienza nuova’, scardinavano l’intero sistema aristotelico su cui era fondata la filosofia naturale del tempo, obbligando i teologi a interrogarsi rapidamente sui loro criteri di interpretazione della Scrittura. Se i giudici dell’Inquisizione non seppero farlo, alla condanna di Galileo, come ‘veementemente sospetto d’eresia’, si giunge in un clima in cui teologi come Foscarini e Campanella avevano compreso il valore delle intuizioni dell’astronomo pisano e la Compagnia di Gesù era impegnata nella divulgazione della scienza moderna. Viene inoltre restituita l’immagine di un Galileo che – come già ricordato da Benedetto XVI -
non rinunciava nella sua attività di scienziato ‘né alla ragione né alla fede’, ma anzi, le valorizzava entrambe fino in fondo, ‘nella loro reciproca fecondità’. Ma quali ulteriori passi in avanti dovrebbe fare la Chiesa oggi per dimostrare la sua volontà di collaborare con la scienza? Sentiamo uno dei relatori, padre George Coyne, lo scienziato gesuita che ha fatto parte della Commissione creata da Giovanni Paolo II per esaminare il Processo Galileo: “Se la Chiesa stessa deve fare ancora qualche cosa, non saprei dirlo; che ci sia da studiare, da approfondire, questo senz’altro. Ma questo tocca più alla comunità degli storici, degli scienziati, forse. Secondo il mio modesto parere, penso che la Chiesa abbia fatto la sua parte con la Commissione, con i discorsi conclusivi, con i discorsi del Santo Padre in cui sono stati ammessi gli errori da entrambe le parti. Gli errori – non cito esattamente il Santo Padre Giovanni Paolo II – gli errori commessi a quei tempi hanno fatto molto soffrire Galileo, errori di cui in quei tempi – si può dire soggettivamente – non si può far colpa: nessuno comprendeva la scienza, perché stava appena nascendo. La maggior parte delle persone non comprendeva bene la Sacra Scrittura, non sapeva bene come interpretarla. Bellarmino credeva che la Sacra Scrittura contenesse dichiarazioni scientifiche: e questo non può essere!”.

martedì 24 marzo 2009





Il 65° Anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine

Il 24 marzo del 1944 trecentotrentacinque persone vennero massacrati alle Fosse Ardeatine dai soldati tedeschi. L'eccidio fu la risposta all'attacco partigiano contro le truppe tedesche avvenuto in via Rasella che provocò la morte di 32 militari. Il comando nazista fucilò 10 ostaggi per ogni tedesco ucciso.
La foto è scattata da Lucius

mercoledì 25 febbraio 2009


Una lettura apprezzabile, (in prospettiva moderna) dei Patti Lateranensi di Galli Della Loggia Ernesto

Quando il Papa non fu più prigioniero - I Patti che posero fine alla Questione romana

«Non vi è mai stata, non vi è, e presumibilmente non vi sarà mai, la possibilità di separazione assoluta tra i due poteri in un Paese dell' Occidente europeo e in Italia in modo speciale. Non vi è mai stata e non vi sarà mai perché l' europeo non è divisibile. La Chiesa si può combattere; la Chiesa si può perseguitare; con la Chiesa si può patteggiare; ma la Chiesa non si può ignorare; è questo un dato di fatto che 19 secoli di storia confermano». Queste parole, pronunciate alla Costituente in occasione della discussione sui Patti Lateranensi da un illustre parlamentare cattolico, Stefano Jacini - antico esponente del modernismo, deputato popolare dichiarato decaduto per antifascismo, infine membro del Cln dell' Alta Italia - possono riassumere abbastanza bene il senso con cui oggi guardare a quel Trattato di cui sta per ricorrere l' ottantesimo anniversario il prossimo 11 febbraio. In realtà all' inizio - cioè subito dopo la presa di Roma nel 1870 e la fine del potere temporale del Papa che ne era seguito, apice dell' aspro scontro accesosi tra la Chiesa e il movimento liberal-nazionale italiano nel corso del Risorgimento - proprio la strada della separazione più o meno assoluta era stata quella che il neonato Regno d' Italia aveva deciso di battere. Lo aveva fatto attraverso la cosiddetta «legge delle guarentigie» (1871): le garanzie in questione erano per l' appunto quelle che in modo del tutto unilaterale l' Italia riconosceva al Pontefice dichiarandolo sottratto ad ogni sua giurisdizione, equiparando la sua persona a quella del re, assicurandogli il possesso indisturbato dei Palazzi Apostolici e di altri edifici e luoghi di Roma, riconoscendogli il diritto di legazione attiva e passiva, interdicendosi la possibilità d' intralciare in qualsiasi modo l' attività sia della Curia e della Santa Sede che del relativo personale ecclesiastico. L' Italia insomma, e sia pure con certi limiti, dichiarava l' organizzazione centrale della Chiesa di Roma, che pure aveva sede nella sua capitale, una sorta di corpo estraneo, un totalmente altro da sé. Anche se fondato su un solido impianto ideologico di stampo liberale, fatto sinceramente proprio da tanti protagonisti del Risorgimento, il separatismo che allora l' Italia adottò fu tuttavia in buona parte una scelta obbligata. Infatti, l' esitazione di Pio IX e dei suoi successori a rinunciare ufficialmente ad un' eredità storica plurisecolare, e dunque la loro pervicacia nel considerarsi vittime di una pura e semplice sopraffazione, non le lasciarono altra via. Per sessant' anni il Papa, insomma, preferì considerarsi «prigioniero» nel Vaticano anziché riconoscere il fatto compiuto addivenendo ad un qualche compromesso. La «questione romana» rimase così un problema aperto, anche se vissuto sempre meno drammaticamente da ambo le parti. Con il passare del tempo, peraltro, il mancato riconoscimento del nuovo regno da parte della Santa Sede finì per rappresentare non tanto un potenziale pericolo per la legittimazione internazionale del Paese, come invece si era assai temuto all' inizio da parte italiana, quanto piuttosto la causa permanente di un rapporto difficile tra il nuovo Stato e molti suoi cittadini di fede cattolica. Quelli, per esempio, che attenendosi alle disposizioni della Chiesa non partecipavano per protesta alle elezioni politiche. Fu questo un ulteriore aspetto del caso singolare che aveva visto l' Italia unico Paese d' Europa conseguire la propria indipendenza nazionale in contrasto con la religione della stragrande maggioranza dei suoi abitanti. Il nodo, come si sa, si sciolse solo con il fascismo, nel 1929. Non a caso, dal momento che solo la dittatura mussoliniana era in grado di concedere alla Santa Sede ciò che a qualunque altro governo inserito nella tradizione liberale italiana sarebbe stato invece assai difficile concedere. Vale a dire, oltre al Trattato del Laterano vero e proprio - con la soluzione (già peraltro messa a punto in molte trattative precedenti) della questione della sovranità territoriale grazie all' «invenzione» dello Stato della Città del Vaticano - anche la garanzia politica aggiuntiva, il «necessario complemento» di un Concordato, come si legge nella premessa di questo. Un Concordato che, benché sempre modificabile con il consenso delle parti (infatti è stato poi modificato nel 1984), almeno nella sua primitiva versione del ' 29 era oltremodo comprensivo delle ragioni della Chiesa cattolica, a scapito vuoi dell' autorità dello Stato vuoi dell' eguaglianza dei cittadini. Proprio l' accettazione di un Concordato siffatto era tuttavia la prova, agli occhi della Santa Sede che l' Italia ufficiale aveva rotto inequivocabilmente con il passato e che, come ebbe a dire Pio XI con mal riposta enfasi polemica, essa era ormai intenzionata a «regolare debitamente le (sue) condizioni religiose per sì lunga stagione manomesse, sovvertite, devastate in una successione di Governi settari od ubbidienti e ligi ai nemici della Chiesa, anche quando forse nemici essi medesimi non erano». In realtà, a partire dal 1929, Trattato e Concordato hanno cominciato a vivere una vita largamente autonoma, dal momento che la costituzione della Città del Vaticano si è dimostrata una soluzione di per sé felice e vitale, dotata di una forza e validità sue proprie. Si può anzi dire, a ben pensarci, che quella soluzione ha rappresentato un grande vittoria postuma del Risorgimento, dimostrando nel modo più chiaro che la fine del potere temporale dei Papi, lungi dall' impedire alla Chiesa di svolgere il suo magistero universale, è stata la premessa, viceversa, per un esercizio di tale missione ancora più vigoroso, vasto ed influente. Tutto ciò, come dicevo, indipendentemente poi dall' esistenza tra la Chiesa e lo Stato italiano di un Concordato. Ormai, tra l' altro, la ragione d' essere di questo non può più essere fatta risalire all' antico contenzioso tra l' Italia laica e l' Italia clericale degli anni del Risorgimento né può più consistere in qualche sogno di «restaurazione cristiana della società» come quello che pure sognava La Civiltà Cattolica all' indomani dell' 11 febbraio. Esso risponde palesemente ad altri motivi, ad altri sentimenti pubblici. Primo fra tutti al superamento del liberalismo ottocentesco per quanto riguarda il riconoscimento del carattere istituzionale della Chiesa. Finite le antiche dispute, e ammaestrato dalle sanguinose pretese totalitarie del Novecento, oggi lo Stato democratico-costituzionale può tranquillamente ammettere anche al proprio interno l' esistenza di altri ordinamenti originari con cui stabilire accordi e intese. E può farlo senza che debba necessariamente scapitarne in alcun modo né il confronto e magari anche lo scontro tra le idee, né l' irrinunciabile libertà per chiunque di credere o non credere. Ma ancor prima di ciò vi è un debito che ogni Paese ha con la propria storia. Quella italiana appare troppo inestricabilmente intrecciata alla vicenda del Cristianesimo e della Chiesa romana perché sia realmente plausibile immaginare un reciproco disinteresse, una reale indifferenza dell' una rispetto all' altra all' insegna dell' unilateralità. Alla fine, nella sua essenza e al di là di ogni possibile, anche necessaria, disputa sui suoi contenuti, il Concordato non è che la presa d' atto di questo dato. L' intesa I Patti Lateranensi includevano: un Trattato, con cui era riconosciuta alla Santa Sede la sovranità sulla Città del Vaticano; un Concordato per regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (matrimonio, ora di religione, enti ecclesiastici etc...) e una convenzione finanziaria Parole famose La frase di Pio XI sull' uomo della Provvidenza Il 13 febbraio 1929, ricevendo i professori e gli allievi dell' università del Sacro Cuore, Pio XI parlò a lungo dei Patti Lateranensi e pronunciò la controversa frase: «E forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto incontrare; un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per gli uomini della quale tutte quelle leggi, tutti quegli ordinamenti, o piuttosto disordinamenti, tutte quelle leggi diciamo, e tutti quei regolamenti erano altrettanti feticci e, proprio come i feticci, tanto più intangibili e venerandi quanto più brutti e deformi».
Pagina 001.044
(6 febbraio 2009) - Corriere della Sera
Il Papa e la Shoah

Trovo interessante e proponibile ai fini della comunicazione didattica l'iniziativa di SHARE/leonardo.fiandaca , visto anche il larghissimo uso che gli alunni fanno di Internet rispetto al libro di testo, specie nelle scuole superiori. Sul suo sito ho preso l'articolo seguente.
Città del Vaticano (AsiaNews) – La Shoah rimane un monito contro la potenza del male e contro ogni oblio e negazionismo. L’ha detto oggi Benedetto XVI che ha espresso la sua “piena e indiscutibile solidarietà” ai “fratelli” ebrei. Il Papa, che ha anche ricordato la sua visita ad Auschwitz, ha pure fatto riferimento alla revoca della scomunica ai vescovi lefebvriani ai quali ha chiesto l’impegno a riconoscere il Concilio Vaticano II.

“Mentre – ha detto - rinnovo con affetto l'espressione della mia piena e indiscutibile solidarieta' con i nostri fratelli destinatari della Prima Alleanza, auspico che la memoria della Shoah induca l'umanità a riflettere sulla imprevedibile potenza del male quando conquista il cuore dell'uomo”. La Shoah, ha aggiunto, deve essere “per tutti monito contro l'oblio, la negazione o il riduzionismo, perché la violenza fatta contro un solo essere umano è violenza contro tutti”.

Le parole di Benedetto XVI appaiono una risposta alle polemiche sollevate dalle posizioni di uno dei vescovi tradizionalisti, mons. Richard Williamson, il quale nega l’esistenza delle camere a gas e riduce l’Olocausto alla uccisione di 300mila ebrei. Esse, peraltro, giungono nel giorno in cui il Gran Rabbinato di Israele ha deciso – a quanto riferisce il Jerusalem Post - di rompere a tempo indefinito le relazioni con il Vaticano, proprio a seguito della revoca della scomunica al vescovo lefebvriano negazionista. Il Gran Rabbinato ha anche cancellato un incontro con la Commissione vaticana per i rapporti con l'ebraismo, in programma a Roma dal 2 al 4 marzo.

sabato 14 febbraio 2009

PAGINE «DIFFICILI» DELLA STORIA DELLA CHIESA

PAGINE «DIFFICILI» DELLA STORIA DELLA CHIESA



LE LEGGI RAZZIALI

Nel 1938 il governo fascista emana delle leggi che discriminano i cittadini italiani di origine e religione ebrea.
Pubblici manifesti di intellettuali razzisti avevano cercato, in precedenza di conferire alle scelte politiche fasciste una parvenza di scientificità
MANIFESTO DEGLI SCIENZIATI RAZZISTI
1. Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non e' gia' una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realta' fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realta' e' rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esitono razze umane differenti.
2. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali e' una verita' evidente.
3. Il concetto di razza e' concetto puramente biologico. Esso quindi e' basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Pero' alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non e' solo perche' essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perche' la costituzione razziale di questi popoli e' diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.
4. La popolazione dell'Italia attuale e' nella maggioranza di origine ariana e la sua civilta' ariana. Questa popolazione a civilta' ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco e' rimasto della civilta' delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.
5. E' una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da cio' deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale e' variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi e' la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.
6. Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non e' basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue e' il piu' grande titolo di nobilta' della Nazione italiana.
7. E' tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l opera che finora ha fatto il Regime in Italia e' in fondo del razzismo. Frequentissimo e' stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire pero' introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilita'.
8. E' necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dalI'altra. Sono percio' da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.
9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale e' rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempe rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si e' mai assimilata in Italia perche' essa e' costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani. 10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione e' ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civilta' diversa dalla millenaria civilta' degli ariani.
* Il "Manifesto degli scienziati razzisti" venne pubblicato sul "Giornale d'Italia" il 14 luglio 1938 e sottoscritto da 180 scienziati del Regime.Secondo i diari di Bottai e di Ciano esso fu redatto, quasi completamente, da Mussolini.
DICHIARAZIONE SULLA RAZZA
Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualita' urgente dei problemi razziali e la necessita' di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attivita' positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non e' che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale. Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce: a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane; b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza; c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovra' avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno; d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.
Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - e' stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito e' stato - in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo. L'immigrazione di elementi stranieri - accentuatasi fortemente dal 1933 in poi - ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiche' antitetico a quella che e' la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale e', in Spagna, dalla parte dei bolscevici di Barcellona.
Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva piu' oltre essere ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie - e' indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali: a) abbiano un'eta' superiore agli anni 65; b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1í ottobre XVI.
Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue: a) e' di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei; b) e' considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalita' straniera; c) e' considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica; d) non e' considerato di razza ebraica colui che e' nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1í ottobre XVI.
Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana
Nessuna discriminazione sara' applicata - escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana - quando non abbiano per altri motivi demeritato - i quali appartengono a: 1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola; 2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola; 3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra; 4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista; 5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista; 6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani. 7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.
Gli altri ebrei
I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno: a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista; b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o piu' persone; c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno; d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle professioni sara' oggetto di ulteriori provvedimenti. Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre: 1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione; 2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa; 3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attivita' delle comunita' ebraiche secondo le leggi vigenti; 4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.
Immigrazione di ebrei in Etiopia
Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilita' di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumera' nei riguardi dell'Italia fascista.
Cattedre di razzismo
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Universita' del Regno.
Alle camicie nere
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.
* La "Dichiarazione sulla razza" fu approvata da Gran consiglio del fascismo il 6 ottobre 1938, e venne pubblicata sul "Foglio d'ordine" del Partito nazionale fascista, il 26 ottobre 1938.
REGIO DECRETO - LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTa' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100; Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; ne' potranno essere ammesse all'assistentato universitario, ne' al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, gia' iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge e' considerato di razza ebraica colui che e' nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Ant. 7. Il presente decreto-legge, che entrera' in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel
REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTa' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge e' vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge e' considerato ebreo colui che e' nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1í gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati. Tale decreto non e' soggetto ad alcun gravame ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale. Il pres ente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 7 settembre 1938-Anno XVI
Vittorio Emanuele Mussolini
REGIO DECRETO - LEGGE 15 novembre 1938 - XVII, n. 1779
Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme gia' emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTa' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390; Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630; Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni; Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100; Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; ne' possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorita' ecclesiastiche.
Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani e' vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di piu' autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonche' alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle localita' in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunita' israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potra' essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunita' israelitiche.
Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunita' israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole stesse potra' essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami a' sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualita' di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potra' essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.
Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 e' dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
Art. 9 Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica gia' iscritti nei passati anni accademici a Universita' o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potra' essere protratta al 1í gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Universita' e degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. E' altresi' abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decretolegge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.
Art. 13. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 15 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel
DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.1728
Provvedimenti per la difesa della razza italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTa' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I Provvedimenti relativi ai matrimoni
Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza e' proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto e' nullo.
Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalita' straniera e' subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalita' straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.
Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, e' obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procedera' ne' alle pubblicazioni ne' alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 6. Non puo' produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, e' vietato l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 e' tenuto a farne immediata denunzia all'autorita' competente.
CAPO II Degli appartenenti alla razza ebraica
Art. 8. Agli effetti di legge: a) e' di razza ebraica colui che e' nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) e' considerato di razza ebraica colui che e' nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalita' straniera; c) e' considerato di razza ebraica colui che e' nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) e' considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalita' italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunita' israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non e' considerato di razza ebraica colui che e' nato da genitori di nazionalita' italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1í ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.
Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorita'. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono: a) prestare servizio militare in pace e in guerra; b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o piu' persone, ne' avere di dette aziende la direzione ne' assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco; d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sara' stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprieta' immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
Art. 11. Il genitore di razza ebraica puo' essere privato della patria potesta' sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualita' di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica: a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato; b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate; c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi; d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate; e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo; f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonche' delle societa', il cui capitale sia costituito, almeno per meta' del suo importo, con la partecipazione dello Stato; g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale; h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, puo', caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10, nonche' dell'art. 13, lett. h): a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista; b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola; 2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra; 3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista; 4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924; 5) legionari fiumani; 6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art.16. Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio puo' essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno non e' soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'art. 14 lett. b), n. 6, e' istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Art. 17. E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
CAPO III Disposizioni transitorie e finali
Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' data facolta' al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto e' concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi e' concessa una indennita' pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennita' previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volonta' dei dipendenti.
Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1í gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1í gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalita' straniera i quali, anteriormente al 1í ottobrel938-XVI: a) abbiano compiuto il 65í anno di eta'; b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non e' soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 27. Nulla e' innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attivita delle comunita' israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
Art. 28. E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
Art. 29. Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, e' autorizzato a presentare relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi'' 17 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini
Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica
Con Legge 29 Giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 1939-XVIII, N. 179, sono state dettate le norme seguenti circa l'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica:
CAPO I. Disposizioni generali
Art. 1. L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, e', per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica e' vietato l'esercizio della professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato e' vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
Art. 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresi' istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.
Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una delle professioni indicate dall'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.
Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.
Art. 6. E' fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sara' dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento. La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine. La deliberazione e' notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.
CAPO II Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti
Art. 7. Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall'art. 4. Nessuno puo' essere iscritto contemporaneamente in piu' di un elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato e' ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro. Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianita' di iscrizione.
Art. 8. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Per essere iscritti negli elenchi speciali e' necessario: a) essere cittadini italiani; b) essere di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione; c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello; d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio della rispettiva professione.
Art. 10. Non possono conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali. Non possono, parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 11. Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti: a) atto di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato di residenza; d) certificato di buona condotta morale, civile e politica; e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico; f) certificato dell'Autorita' di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non e' stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773; g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo profesionale.
Art. 12. Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'art. 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale. Essa ha sede presso la Corte di appello, e' presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato, ed e' composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonche' dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti.
Art. 13. I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Art. 14. La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'art. 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale. Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti. Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di appello, nonche' al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.
Art. 15. Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonche' ai giudizi disciplinari, e' dato ricorso tanto all'interessato quanto al Procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Art. 16. La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, e' presieduta da un magistrato di grado terzo ed e' composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni, nonche' dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti. I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio. Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.
CAPO III Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'art. 12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.
Art. 18. La Commissione puo' applicare sanzioni disciplinari: 1) per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commesso nell'esercizio della professione; 2) per motivi di manifesta indegnita' morale e politica. Le sanzioni disciplinari sono: a) censura; b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi; 3) cancellazione dall'elenco. I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo dell'ufficiale giudiziario. L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare puo' essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o piu' membri. I fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.
Art. 19. La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per motivi disciplinari, puo' essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell'interessato. Puo' essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso: a) di perdita della cittadinanza; b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco; c) di trasferimento dell'iscritto all'estero. Contro la pronuncia della Commissione e' sempre ammesso ricorso a norma dell'art. 15.
Art. 20. La condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco speciale. L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, puo' essere sospeso dall'esercizio della professione. La sospensione ha sempre luogo quando e' emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.
CAPO IV. Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali.
Art. 21. L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, e' soggetto alle seguenti limitazioni: a) salvi i casi di comprovata necessita' ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica; b) la professione di farmacista non puo' essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attivita' istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica; c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, ne puo' essere consentito l'esercizio di attivita' per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
Art. 22. I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, se gia' iscritti, ne sono cancellati.
Art. 23. I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con R. decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi sono gia' iscritti, ne sono cancellati.
Art. 24. I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25. E' vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.
Art. 26. L'esercizio delle attivita' professionali vietate dall'art. 21 e' punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale. La trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
CAPO V Disposizioni transitorie e finali.
Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo. Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attivita' professionale. Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. E' tuttavia in facolta' del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.
Art. 28. I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtu' dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonche' tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonche' dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
Art. 29. I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto e' concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, e' concessa una indennita' di lire mille per ciascuno anno di servizio.
Art. 30. Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verra' corrisposto dal datore di lavoro l'indennita' di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei alla volonta' del giornalista. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvedera' alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della proprieta' della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni.
Art. 31. Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
Art. 32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.
Art. 33. Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica e' determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto - legge 17 novembre 1938 - XVII, 1728, ed ogni questione relativa e' decisa dal Ministro per l'interno a norma dell'art. 26 dello stesso Regio decreto - legge.
Art. 34. Per tutto quanto non e' contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.
Art. 35. Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.